Campobasso, domani il giorno del giudizio: incrociamo le dita.
2 min readUltimo atto per riappropriarsi della Serie C e riportare serenità ad un ambiente avvelenato e sfiduciato.
Domani il giorno del giudizio. Mancano solo 24 ore per conoscere il destino del Campobasso: Serie C o altra destinazione. Il fatto che i vari gradi di giudizio hanno condannato la Società Rossoblu, fa incrociare le dita ai tanti appassionati del Lupo. Avevo scritto prima della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che se la Figc non si fosse presentata nella discussione, il Campobasso non avrebbe avuto difficoltà a superare l’ostacolo, seppure in difetto nei propri doveri. Invece, la Figc si è appellato alla sua autonomia gestionale e il Collegio di Garanzia, aggirando l’ostacolo, non è entrato nel merito dell’autonomia giurisdizionale della Figc, ma ha fatto proprio la sentenza della Covisoc: il Campobasso alla scadenza del 22 giugno, data ultima, non aveva la posizione fiscale pulita, in debito con l’Agenzia delle Entrate.
Il Campobasso ricorre al Tar chiedendo prima la sospensiva e poi chiede che lo stesso entri nel merito per ribaltare totalmente le sentenze precedenti, quindi la riammissione al Campionato di Serie C.
Domani sarà il giorno del giudizio ‘finale’, perché un eventuale ricorso al Consiglio di Stato i tempi sono lunghi, e la dirigenza può solo appellarsi ad una condanna della Figc per il risarcimenti dei danni subiti.
Cosa ci aspetta. E’ difficile intuire quale strada intraprende il Tar Lazio. Se ripropone, come nelle sentenze precedenti, ciò è, se non riconosce la natura giurisdizionale, in parole povere: il rilascio della licenza al campionato professionista è una controversia interna tra Figc e la sua associata. Se invece accoglie la natura giurisdizionale il Campobasso ha alte possibilità di essere riammesso nelò campionato di competenza.
Per rendere meglio e più esplicativo quello già detto, pubblico una sentenza di due anni fa, che a sommi casi, ha una certa somiglianza al caso Campobasso.
SENTENZA TAR LAZIO 1^ SEZIONE
Lo Statuto del CONI dispone tale riserva all’art. 12-ter, demandando in via esclusiva al Collegio di Garanzia la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione delle società o associazioni sportive professionistiche; tale giudizio è regolato da una disciplina volta a garantire la sua autonomia e indipendenza all’interno dell’ordinamento sportivo. Il Collegio costituisce, perciò, organo terzo legittimato a pronunciarsi sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni professionistiche e, nel caso che qui interessa, sui rilievi della CO.VI.SO.C.
Per quanto riguarda la decisione del Consiglio Federale, il procedimento per il rilascio della Licenza Nazionale viene dallo stesso approvato in base a quanto disposto dall’art. 4 del vigente Statuto della F.I.G.C.; tuttavia, il provvedimento che nega tale rilascio non ha natura giurisdizionale.
Con tale decisione, il Giudice amministrativo ribadisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo e, nel caso di specie, conferma la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Federazione.