26 Aprile 2024

Calcio Campobasso: fine della telenovela estiva. Il TAR Lazio respinge la richiesta della SS Città di Campobasso di disputare la Serie D.

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In sostanza il Tar Lazio riafferma l’autonomia decisionale della Figc, e palesa il mancato percorso dei gradi di giudizio all’interno della Figc. 

Pubblicato il 08/09/2022

N. 05654/2022 REG.PROV.CAU.

N. 08990/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8990 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

S.S. Citta’ di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio;
Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;
Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu, Nicola Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del dispositivo Prot. N. 00851/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con decisione n. 53 del 26 luglio 2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 6/A del 8 luglio 2021 e la decisione Co.Vi.So.C. dell’1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l’istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 Titolo I, Capo I, Lettera D, punti 14 e 15, nonché di tutte le norme federali nella parte non in cui non è prevista una disciplina specifica e/o transitoria per regolamentare a livello sportivo gli avvisi di accertamento tributario e le cartelle esattoriali, riguardanti periodi di imposta in cui la società militava nel campionato dilettantistico di Serie D, con riferimento a quei clubs che, dopo aver militato per il primo anno in Serie C ed aver ottenuto il diritto alla permanenza nella stessa categoria, si trovino a dover richiedere la licenza nazionale per la stagione successiva per l’accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell’art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d’autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società S.S. Città di Campobasso s.r.l. nonché dei danni non patrimoniali che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente al Campionato Lega Pro stagione sportiva 2022/2023,

nonché, quanto ai motivi aggiunti:

di tutti i calendari della stagione di serie D 2022/2023, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente, del comunicato stampa numero 392/2022 emesso dal Gabinetto Sindacale del Comune di Campobasso pubblicato in data 30.08.2022 compreso il provvedimento citato nel comunicato stampa ma non conosciuto, con cui la FIGC ha comunicato di non voler avviare la procedura prevista dall’art. 52 comma 10 NOIF, del Comunicato Ufficiale della FIGC numero 34/A del 26 agosto 2022 – svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la società CITTA’ DI CAMPOBASSO S.R.L. – nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, destinato ad escludere la ricorrente dal Campionato di Serie D, a decretare la perdita del parco tesserati e del diritto di esercitare l’attività sportiva prevista dall’oggetto sociale;

e per l’accertamento

del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, della Torres S.r.l. e del C.O.N.I.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, non paiono sussistere i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dalla ricorrente, sulla base di una prudente e ragionevole previsione sull’esito del ricorso;

rilevato, in particolare:

– che la società ricorrente non ha assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale, in relazione al provvedimento del presidente federale posto a fondamento del suddetto diniego, in violazione dell’art. 3 comma 1 del D.L. nr. 220/2003, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280;

– che, pur a voler prescindere dalla sopra indicata assorbente considerazione, l’art. 52 comma 10 delle NOIF non attribuisce alla società ricorrente il diritto di partecipare al campionato di Serie D, conferendo piuttosto alla federazione il potere discrezionale di avviare la procedura finalizzata a consentire alla città della società non ammessa di partecipare al suddetto campionato, ricorrendo le puntuali e specifiche condizioni previste dalla norma;

– che, nel caso di specie, il potere discrezionale della federazione non appare esorbitare i limiti della manifesta illogicità/irrazionalità/incongruenza, entro i quali è ammesso il sindacato giurisdizionale di questo Tribunale, in ragione delle ragioni tecnico-organizzative poste a fondamento del diniego;

– che, per le suesposte ragioni, la fattispecie oggetto del presente giudizio non è assimilabile ai precedenti invocati dalla ricorrente, avuto riguardo, altresì, al diverso ordine cronologico degli avvenimenti emergente dagli atti di causa ed all’avvenuta predisposizione, nel caso di specie, dei gironi e dei relativi calendari;

ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

Respinge l’istanza di misure cautelari;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Francesca Romano, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

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