CALCIO – L’Isernia dice addio alla Serie D. Il Consiglio di Stato accoglie la discussione del Città di Campobasso.
Il Città di Isernia dice addio alle speranze per la Serie D, la LND con il comunicato ufficiale emanato poco fa, ha inserito in sovrannumero il Catania, mantenendo il numero delle squadre a 166, in sintesi 7 gironi a 18 squadre e 2 a 20 squadre. Ora c’è da attendere le richieste fatte dal Teramo e dal Campobasso, in modo da comporre un altro girone a 20 squadre, anche se i tempi sono stretti, per le due città, con un passato calcistico glorioso, sperano che gli appelli rivolto al presidente federale Gabriele Gravina possano avere uno sbocco positivo e ripartire dalla Serie D, rendendo meno amaro la non ammissione alla Serie C. (Vedi Comunicato Ufficiale)
“Nell’ultima ora il Consiglio di Stato accoglie l’istanza del Città del Campobasso e ne fissa la discussione, la camera di consiglio del 25 agosto 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 4 agosto 2022.”
COMUNICATO UFFICIALE LND n. 51 Stagione Sportiva 2022/2023
Nella riunione del 3 Agosto 2022, A) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, – Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 62 e n. 63 del 10 Giugno 2022, pubblicati dal Dipartimento Interregionale, in ordine agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2022/2023; – Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2022; – Preso atto delle risultanze comunicate dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla mancata iscrizione di Società aventi diritto al Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2022/2023 e preso atto, altresì, della documentazione prodotta dal Dipartimento Interregionale inerente l’espressa rinuncia alla partecipazione ovvero la mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte di Società aventi diritto, al Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2022/2023; – Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. relativo alle domande di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2022/2023 e ai ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell’istruttoria relativa alle domande stesse,
HA DELIBERATO
quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale di Serie D, relative alla Stagione Sportiva 2022/2023: – Non ammissione al citato Campionato, per la mancata presentazione della domanda di iscrizione, delle seguenti Società aventi diritto: 1. S.S.D. DELTA CALCIO PORTO TOLLE (matricola n. 780422) 2. F.C. RIETI (matricola n. 650263) – Non ammissione al citato Campionato, per la espressa rinuncia alla partecipazione, della seguente Società avente diritto: 2 1. A.S.D. LORNANO BADESSE CALCIO (matricola n. 934453) – Accoglimento del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto, previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.: 1. A.S.D. CITTANOVA CALCIO (matricola n. 932220) 2. U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. (matricola n. 675227) –
Non accoglimento del ricorso presentato dalla seguente Società avente diritto, previo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D.: 1. A.S.D. GIARRE 1946 (matricola n. 935692) § per la mancata produzione delle liberatorie, riguardanti i tesserati Anastasio Carlo Damiano, Cannavò Antonino, Carrozzino Corrado, Cocimano Salvatore, Giannaula Giuseppe, Giannini Flavio, Giuffrida Giovanni, La Rosa Federico, Musso Leonardo e Porcaro Pasquale e per il mancato incasso, da parte dei medesimi calciatori, dei bonifici bancari allegati dalla società a supporto del ricorso. La società A.S.D. GIARRE 1946 non ha quindi assolto la prescrizione di cui al punto 9 del C.U. n. 63 del 10.06.2022; – Non accoglimento del ricorso presentato dalla seguente Società non avente diritto, previo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D.: 1. SSDARL RENDE CALCIO 1968 (matricola n. 610622) per mancata produzione del bonifico in quota iscrizione nel termine perentorio dell’8 Luglio 2022, così come previsto dal C.U. n. 62 del 10 Giugno 2022. B) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, HA PRESO ATTO della mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. da parte delle seguenti Società non aventi diritto, con conseguente non ammissione delle stesse alla graduatoria per eventuali ripescaggi: 1. U.S. AGROPOLI (matricola n. 860) 2. A.S. BISCEGLIE S.R.L. (matricola n. 720586) 3. A.S.D. F.C. GIUGLIANO 1928 (matricola n. 949328)
- Alla luce di quanto in premessa e in considerazione del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 27/A del 3 Agosto 2022 inerente l’ammissione al Campionato di Serie C delle Società FERMANA F.C. SRL e TORRES SRL, nonché dell’ammissione al Campionato di Serie D della società CATANIA S.S.D. A R.L., in soprannumero ai sensi dell’art. 52, comma 10, NOIF, l’organico del Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2022/2023 è di 166 unità.
PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2022, proposto da
S.S. Citta’ di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), non costituito in giudizio;
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, Figc – Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., Torres S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05095/2022, resa tra le parti, concernente per l’annullamento/riforma dell’ordinanza cautelare n. 5095/22 Reg. Prov. Cau. emessa il 2 agosto 2022 e pubblicata il 3 agosto 2022, non notificata, resa dal Tar di Roma, Sezione I-ter nel procedimento RG n. 08990/2022 (ALL. 1) nonché degli atti presupposti, collegati e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, anche se non conosciuti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che, sotto il profilo del fumus, allo stato di una delibazione necessariamente sommaria, la controversia in esame è caratterizzata da alcune peculiarità, fattuali e giuridiche, che si connettono alla interpretazione della disciplina federale in tema di regolarità contabile e di equilibrio finanziario ai fini del rilascio della c.d. Licenza per l’iscrizione al campionato (della serie a cui una società avrebbe altrimenti legittimazione sul piano del “merito sportivo”);
– Considerato, da un lato, che, nella notoria situazione di difficoltà economica generale, che si riflette, da anni, anche sulle imprese del settore calcistico, tali profili di fumus meritano, allo stato attuale (e del tutto preliminare), un certo apprezzamento, poiché una razionalità sistematica nell’interpretazione dovrebbe implicare che si tenga conto della stessa preferenza, normativizzata e di interesse pubblico generale, dell’Amministrazione finanziaria ad ottenere il pagamento di quanto dovuto, – al di là delle varie formule di rateizzazione comunque ritenute ammissibili e utili, anche nella prassi -, avendosi perciò l’obiettivo ermeneutico di non innescare o accelerare, (se non in situazioni di assoluta ed irreparabile compromissione finanziaria), un percorso che conduca, invece, ad un elevato rischio di fallimento conseguente proprio alla negatoria del titolo sportivo, e quindi ad una definitiva e più ampia insolvenza dell’impresa “sportiva” interessata (col coinvolgimento di creditori che siano per lo più dipendenti della società stessa);
– Considerato, dall’altro lato, e in connessione a ciò, che in questa situazione di diffusa difficoltà congiunturale che investe il sistema calcistico, appare più coerente con gli interessi pubblici sottesi alla disciplina “pubblicistica” dello sport, che l’applicazione della normativa in questione sia guidata dalla ponderazione prioritaria dell’interesse (in definitiva sociale) a rispettare il merito sportivo, senza un’applicazione formalistica che rischi di generare, appunto, definitive insolvenze, laddove, come nel caso, la situazione finanziaria appaia ancora riportabile a sostanziale solvibilità (o comunque a una condizione non molto diversa dalla situazione diffusa in cui versano la maggior parte delle società calcistiche);
Rilevato che, tanto premesso, appaia prima facie sussistere il periculum estremo di cui all’art.56 c.p.a, dovendosi temporaneamente sospendere la manca ammissione (“Licenza) al Campionato della ricorrente, in vista della camera di consiglio del 25 agosto 2022, nella quale l’istanza cautelare potrà essere esaminata collegialmente, nel dovuto contraddittorio, e senza che si contrapponga un rilevante pregiudizio per lo svolgimento del Campionato (quanto alla data di inizio attuale o, altrimenti, rifissabile in data successiva e prossima, in esito alla pronuncia in sede collegiale);
P.Q.M.
accoglie l’istanza nei sensi di cui in motivazione.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 25 agosto 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 4 agosto 2022.