{"id":22158,"date":"2021-03-24T11:54:16","date_gmt":"2021-03-24T10:54:16","guid":{"rendered":"https:\/\/corrieresport.it\/?p=22158"},"modified":"2021-03-24T11:54:16","modified_gmt":"2021-03-24T10:54:16","slug":"calcio-regionale-il-tesseramento-per-i-calciatori-svincolati-e-liberi-slitta-dal-31-marzo-al-15-aprile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/corrieresport.it\/calcio-regionale-il-tesseramento-per-i-calciatori-svincolati-e-liberi-slitta-dal-31-marzo-al-15-aprile\/","title":{"rendered":"Calcio regionale. Il tesseramento per i calciatori svincolati e liberi, slitta dal 31 marzo al 15 aprile"},"content":{"rendered":"
Dalla accettazione da parte del CONI che alcuni campionati regionali, come il Campionato di Eccellenza, riveste interesse nazionale, e che i calciatori tesserati con le societ\u00e0 rinunciatarie sono inserite o su richiesta, nella lista di svincolo, considerato i tempi ristretti, la Figc ha prolungato la scadenza del tesseramento dal 31 marzo al 15 aprile. \u00a0<\/strong><\/p>\n I campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e i Campionati di Serie C\/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile, riconosciuti dal CONI di preminente interesse nazionale, \u00e8 disposta la ripresa della stagione sportiva 2020\/2021, nel rispetto della autonomia organizzativa riconosciuta alla Lega Nazionale Dilettanti secondo i format individuati dai Comitati Regionali LND. Non essendo obbligatoria la partecipazione alla prosecuzione dei stessi campionati succitati, per le societ\u00e0 rinunciatarie non sono previste retrocessioni nelle categorie inferiori e manterranno comunque il titolo sportivo riferito alla categoria.<\/p>\n I calciatori\/calciatrici tesserati\/e con le societ\u00e0 rinunciatarie saranno<\/u><\/strong>:<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong>1)<\/strong>\u00a0svincolati\/e in presenza delle condizioni o a fronte delle richieste di cui agli artt. 32 bis e 108 delle N.O.I.F. in deroga alle modalit\u00e0 e tempistiche ivi previste. In tali casi:<\/p>\n 2)<\/strong>\u00a0trasferiti\/e a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 ad altra societ\u00e0 che prosegue nella medesima competizione la stagione sportiva, a semplice richiesta congiunta di quest’ultima e del calciatore\/calciatrice.<\/p>\n 3)<\/strong>\u00a0In deroga all’art. 103 bis delle N.O.LF., e a semplice richiesta della societ\u00e0 cedente o del tesserato\/tesserata, \u00e8 inoltre consentita la risoluzione unilaterale di trasferimenti a titolo temporaneo nel solo ambito dilettantistico di calciatori\/calciatrici gi\u00e0 tesserati\/e per le societ\u00e0 che non riprendono l’attivit\u00e0 nella stagione sportiva 2020\/2021, al fine di consentire agli stessi e alle stesse il rientro alla originaria societ\u00e0 cedente che, viceversa, ha deciso di proseguire l’attivit\u00e0. Nel caso in cui la societ\u00e0 cedente non riprenda l’attivit\u00e0, il calciatore o la calciatrice potr\u00e0 rientrare alla stessa societ\u00e0 ed essere trasferito ai sensi del procedente punto 2.<\/p>\n In data odierna la\u00a0Lega Nazionale Dilettanti\u00a0<\/strong>ha recepito, con propri Comunicati Ufficiali, le delibere della FIGC (che saranno sottoposte a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale) relative all\u2019interruzione definitiva delle competizioni organizzate dalla LND a livello territoriale, alla prosecuzione delle competizioni LND di \u201cpreminente interesse nazionale\u201d e all\u2019ulteriore differimento dei termini di tesseramento nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 della LND. Questi ultimi vengono prorogati al 15 aprile 2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dalla accettazione da parte del CONI che alcuni campionati regionali, come il Campionato di Eccellenza,…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":21764,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-22158","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria"],"yoast_head":"\n<\/p>\n
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