Il Campobasso è fuori dalla Serie C, ora la palla della Serie D è nelle mani del sindaco Roberto Gravina.
Dopo la sentenza del Teramo, pochi erano quelli che speravano nel ribaltamento della sentenza della Covisoc, Figc e la Commissione di Garanzia del CONI. La data del 22 giugno, come più volte ribadito dal Giudice del Tar nella sentenza del Teramo, è, e sarà uno sparti acqua del regolamento delle NOIF e dell’ammissione al calcio professionistico. Ora inutile piangere sul latte versato, c’è da mettersi a lavorare almeno per salvare il salvabile, ciò è la Serie D, e trovare le persone giuste che possano far fronte alle 300.000 euro a fondo perso e costruire una nuova Società che possa dare garanzie per il futuro. Bisogna confrontarsi con la realtà, non è la prima volta che il Campobasso è risorto dalle ceneri, lo farà anche questa volta.
Pubblicato il 03/08/2022
N. 05095/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08990/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8990 del 2022, proposto da
S.S. Citta’ di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide, 31;
contro
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio di Roma, via G. Pisanelli, 2;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico, Figc – Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio;
Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu e Nicola Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Carboni in Sassari, via Armando Diaz, 6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del dispositivo Prot. N. 00851/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con decisione n. 53 del 26 luglio 2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 6/A del 8 luglio 2021 e la decisione Co.Vi.So.C. dell’1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l’istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 Titolo I, Capo I, Lettera D, punti 14 e 15 nonché di tutte le norme federali nella parte non in cui non è prevista una disciplina specifica e/o transitoria per regolamentare a livello sportivo gli avvisi di accertamento tributario e le cartelle esattoriali, riguardanti periodi di imposta in cui la società militava nel campionato dilettantistico di Serie D, con riferimento a quei club che, dopo aver militato per il primo anno in Serie C ed aver ottenuto il diritto alla permanenza nella stessa categoria, si trovino a dover richiedere la licenza nazionale per la stagione successiva per l’accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell’art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d’autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società S.S. Città di Campobasso s.r.l. nonché dei danni non patrimoniali che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente al Campionato Lega Pro stagione sportiva 2022/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, di C.O.N.I. e di Torres S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che la mancata ammissione della ricorrente al campionato di serie C si fonda sul rilievo dell’omesso rituale adempimento – alla data del termine previsto dalla disciplina di riferimento – dell’obbligo di pagamento dei seguenti debiti tributari:
– IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2021;
– IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al terzo trimestre del periodo d’imposta anno 2020;
– IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019;
b) che in particolare detti debiti tributari hanno formato oggetto di accertamento in sede di controllo automatico esperito ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72, a fronte del quale sono state indirizzate alla società le conseguenti comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, alle quali la società medesima non ha dato seguito né con l’integrale corresponsione delle somme dovute all’atto della ricezione delle stesse né ponendo in essere ritualmente e tempestivamente la procedura di rateazione prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97, ossia versando l’importo della prima rata entro il termine prescritto ex lege;
c) che vanno disattese, nei limiti della cognizione cautelare sul fumus boni juris, le censure di parte ricorrente sostanzialmente volte a sostenere – in sintesi – di aver spontaneamente regolarizzato la propria posizione fiscale anteriormente alla scadenza del 22 giugno 2022 pagando le rate scadute al 31.5.2022 con la sostanziale adesione dell’Agenzia delle Entrate;
d) che va ribadito, in primo luogo, l’orientamento giurisprudenziale che valorizza l’esigenza di certezza posta alla base dell’impostazione del Manuale delle Licenze, la quale implica il carattere rigorosamente formale delle relative prescrizioni anche sul punto delle scadenze: ciò in funzione della necessità di assicurare il rispetto della par condicio e l’ordinato avvio dei campionati secondo una tempistica inevitabilmente ristretta;
e) che in questo contesto le allegazioni di parte ricorrente volte a valorizzare la posizione tributaria della società sotto il profilo sostanziale, con riferimento alla data del 31.5.2022, sono recessive rispetto alla considerazione che dagli atti di causa non emergono atti di inequivocabile e formale adesione dell’Amministrazione finanziaria alla rateazione spontaneamente posta in essere dalla ricorrente al di fuori del rigoroso meccanismo di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. 462/97;
f) che l’adeguatezza sostanziale della posizione della parte ricorrente a seguito della “rateazione spontanea” non può essere ricavata neppure in via interpretativa nel contesto del procedimento sportivo, in quanto ciò si risolverebbe in un pregiudizio per la menzionata esigenza di certezza formale;
g) che non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D previa declaratoria di illegittimità dell’art 52, comma 10 delle NOIF, per carenza di attualità dell’interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura;
h) che neanche sussiste l’interesse a censurare, in questa sede, il meccanismo dello svincolo dei calciatori di cui all’art. 110 delle NOIF, non essendo ancora stato adottato dai competenti organi sportivi il relativo provvedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Rosa Perna, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Francesco Arzillo | ||
IL SEGRETARIO